AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area
del Golfo Persico e a  quello  italiano  facente  parte  della  Forza
mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad
essere attribuito il trattamento economico  e  assicurativo  previsto
dall'art.  3,  commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre  1990,  n.  298
(a),  prendendo  a  base la diaria spettante al personale in missione
negli Emirati Arabi Uniti.
(( 1-bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal          ))
(( 1  gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio    ))
(( perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere   ))
(( attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al   ))
(( comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere   ))
(( fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' ))
(( o di dispersione e' computato per intero ai fini del            ))
(( trattamento di pensione e non determina detrazioni di           ))
(( anzianita'.                                                     ))
 2.  In  caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di
servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto
comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (b).
(( In caso di invalidita' dello  stesso  personale  per  la  medesima
causa  si  applicano  le  norme  in  materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1092 (c). Tali trattamenti
previsti per i casi di decesso  e  di  invalidita'  si  cumulano  con
quello  assicurativo  di  cui  al  comma  1,  nonche' con la speciale
elargizione e con  l'indennizzo  privilegiato  aeronautico  previsti,
rispettivamente,  con  la  legge  3 giugno 1981, n. 308 (b), e con il
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (d),
nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. ))
  3.  Per  il  personale  di  cui al comma 1 continua in ogni caso ad
osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247
(a), concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.
(( 3-bis. Per il personale della missione aeronautica che sia      ))
(( stato impiegato in uno o piu' cicli operativi nell'area del     ))
(( Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei ))
(( corsi ed il superamento degli esami previsti dall'articolo 38   ))
(( della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive             ))
(( modificazioni (e), da conseguirsi entro il 31 ottobre           ))
(( 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto   ))
(( durante il suddetto impiego.                                    ))
 
             (a) Si trascrive il testo dell'intero art. 3 del D.L. n.
          247/1990, recante provvedimenti urgenti in ordine alla
          situazione determinatasi nel Golfo Persico (il testo di
          detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          247 del 22 ottobre 1990):
             "Art.  3. - 1. Al personale facente parte della missione
          navale inviata nell'area del Golfo Persico  e'  attribuito,
          indipendentemente    dalla    data   dell'intervento,   con
          decorrenza  dal  giorno   di   uscita   dalle   acque   del
          Mediterraneo  e  sino  al  rientro nelle acque territoriali
          italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e  3  della
          legge  8  luglio  1961,  n. 642, prendendo a base la diaria
          spettante al personale  in  missione  negli  Emirati  Arabi
          Uniti.  A  tal fine l'indennita' speciale di cui all'art. 3
          della citata legge viene fissata nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente
          in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito  il
          trattamento  assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982,
          n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al
          trattamento economico del grado di secondo capo.
             2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al  comma  1 e'
          corrisposto per il 30 per cento a titolo  di  anticipazione
          in  valuta  estera  e, per il restante, in valuta nazionale
          all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente
          a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.
             3.  Sono  autorizzate le maggiori spese di funzionamento
          derivanti dall'effettuazione della missione.
             4.   Al  personale  militare  impiegato  nella  missione
          affidata alle unita' navali si  applica  il  codice  penale
          militare  di  pace.  Ai  fini  peculiari della missione, ai
          comandanti  e  agli  ufficiali  delle  unita'  navali  sono
          conferite  le  qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di
          pubblica sicurezza e di ufficiali di  polizia  giudiziaria,
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200
          e 201 del codice di navigazione".
             (b)  La  legge  n.  308/1981  reca:  "Norme a tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di  intervento". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art.  3.  -  La pensione spettante in base alle vigenti
          disposizioni alle vedove e agli orfani  degli  ufficiali  e
          dei  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e del Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti  vittime  del
          dovere  in  servizio  di  ordine pubblico o di vigilanza ad
          infrastrutture civili e militari, ovvero in  operazioni  di
          soccorso,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo di attivita' percepito dal congiunto  all'epoca
          del  decesso  o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
          trattamento   complessivo   di    attivita'    del    grado
          immediatamente  superiore  a quello rivestito dal congiunto
          all'epoca  del  decesso,  ivi   compresi   gli   emolumenti
          pensionabili,  con  esclusione  delle  quote di aggiunta di
          famiglia e dell'indennita' integrativa  speciale  che  sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
            Per  le  vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
          Forze armate, dei Corpi di polizia e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di
          ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture  civili  e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata ordinaria, spettante secondo  le  disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni privilegiate di cui alla tabella  B  annessa  alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
             E'  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni,  e,  se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967,  n.  974.  Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di
          quest'ultima  legge,  va attribuito, se piu' favorevole, il
          trattamento previsto dalla presente legge.
             La  pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
          orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati  ai
          commi  precedenti  e'  liquidata  applicando le percentuali
          previste dalle norme in vigore sul trattamento  complessivo
          di cui ai commi stessi.
             Il  trattamento  speciale di pensione di cui al presente
          articolo sara' riliquidato  in  relazione  alle  variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici attribuiti ai militari in attivita'  di  servizio
          di   grado   corrispondente  a  quello  posto  a  base  del
          trattamento pensionistico".
             (c)  Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari dello Stato.
             (d)  Il  R.D.L.  n.  1345/1926  reca: "Concessione di un
          indennizzo  privilegiato  aeronautico  ai   militari   resi
          inabili  in  seguito  ad  incidenti  di volo, e, in caso di
          morte, alle loro famiglie".
             (e)  Il  testo  dell'art.  38  della  legge n. 1137/1955
          (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina  e
          dell'Aeronautica),   come  modificato  dall'articolo  unico
          della legge 24 dicembre 1979, n. 671, e' il seguente:
             "Art.   38.   -   L'ufficiale   in  servizio  permanente
          effettivo, per essere valutato per l'avanzamento,  deve,  a
          seconda  della  Forza  armata  di  appartenenza e del grdao
          rivestito, aver compiuto i periodi minimi  di  comando,  di
          attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso reparti, di
          imbarco, essere in possesso  degli  speciali  titoli,  aver
          frequentato  i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli
          esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3  annesse
          alla presente legge.
             Nei  casi  in  cui  le  tabelle  prevedono che i periodi
          minimi di comando  e  di  attribuzioni  specifiche  possono
          essere  compiuti  anche  in incarichi equipollenti a quelli
          indicati nelle  tabelle  stesse,  gli  anzidetti  incarichi
          equipollenti  sono  determinati  con decreto del Presidente
          della Repubblica.
          Ai  fini  del  computo  dei  periodi minimi di comando e di
          attribuzioni specifiche previsti per  ciascun  grado,  sono
          validi  anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado
          inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed  iscritti  in
          quadro di avanzamento".