AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 (a), prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti. (( 1-bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal )) (( 1 gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio )) (( perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere )) (( attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al )) (( comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere )) (( fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' )) (( o di dispersione e' computato per intero ai fini del )) (( trattamento di pensione e non determina detrazioni di )) (( anzianita'. )) 2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (b). (( In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (c). Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308 (b), e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (d), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. )) 3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247 (a), concernente l'applicazione del codice penale militare di pace. (( 3-bis. Per il personale della missione aeronautica che sia )) (( stato impiegato in uno o piu' cicli operativi nell'area del )) (( Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei )) (( corsi ed il superamento degli esami previsti dall'articolo 38 )) (( della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive )) (( modificazioni (e), da conseguirsi entro il 31 ottobre )) (( 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto )) (( durante il suddetto impiego. ))
(a) Si trascrive il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 247/1990, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1990): "Art. 3. - 1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e' attribuito, indipendentemente dalla data dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate. 3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione. 4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unita' navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unita' navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice di navigazione". (b) La legge n. 308/1981 reca: "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". (c) Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (d) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca: "Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie". (e) Il testo dell'art. 38 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), come modificato dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 671, e' il seguente: "Art. 38. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grdao rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento".